La Banca Popolare del Cassinate ha aderito all’accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami per la finalità di tutela della clientela nell’ambito dei rapporti che essa intrattiene con le banche e gli intermediari finanziari, al fine di dirimere qualunque controversia derivante da contratti o servizi bancari o finanziari, avente ad oggetto rilievi circa i comportamenti od omissioni della banca ed il modo in cui essa abbia gestito operazioni o servizi.

Il reclamo deve essere redatto per iscritto in forma libera o utilizzando questo modello

I reclami possono essere inviati a Banca Popolare del Cassinate con una delle seguenti modalità:

  1. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Popolare del Cassinate Scpa, Piazza Diaz n. 14, 03043 CASSINO (FR);
  2. mediante posta elettronica certificata(PEC)all’indirizzo:; ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it, ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it
  3. mediante posta ordinaria all’indirizzo: Banca Popolare Del Cassinate Scpa, Piazza Diaz n. 14, 03043 Cassino (FR);
  4. mediante consegna allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto: in questo caso, l’addetto che riceve il reclamo scritto dovrà rilasciare al cliente una ricevuta recante la data di ricevimento e la sottoscrizione con il timbro della Banca Popolare del Cassinate;
  5. a mezzo fax al n. 0776/317420

Il reclamo, nelle forme sopra descritte, è ritenuto valido purché il cliente risulti chiaramente identificabile; vengano indicati i motivi del reclamo; l’atto riporti la sottoscrizione autentica del soggetto da cui proviene il reclamo o di chi lo rappresenta.

Ufficio Reclami della Banca Popolare del Cassinate

Indirizzo: Piazza A. Diaz n. 14 – 03043 Cassino (FR)

Fax: 0776 317420

Mail: ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it

“Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”

L’ “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”, che ha il compito di dirimere in sede stragiudiziale le controversie tra banche e clienti, che non abbiano trovato soluzione per mezzo dell’Ufficio Reclami.
I clienti possono presentare ricorso all’ ABF per le controversie insorte con la propria banca purché:

  1. il cliente abbia già presentato reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della banca;
  2. il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dalla prestazione di servizi bancari o finanziari;
  3. non si tratti di controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento che rientrano nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
  4. il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo alla banca;
  5. non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso ovvero la risposta sia stata insoddisfacente;
  6. abbia ad oggetto la richiesta della corresponsione di una somma di danaro non superiore a euro 100.000,00;
  7. non si tratti di controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

Non possono inoltre essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura di conciliazione già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

“Arbitro per le Controversie Finanziarie” o “ACF”

Dal 9 gennaio 2017 è operativo l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.

Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie).

L’ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria.

L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

L’attività dell’ACF si caratterizza per la totale gratuità dei ricorsi per i risparmiatori, nonché per la rapidità delle decisioni, che saranno prese entro sei mesi e che, quando l’ACF riconoscerà le ragioni dei risparmiatori, stabiliranno i risarcimenti da pagare da parte degli intermediari.

L’ACF offre la possibilità di presentare il ricorso online. Dopo la registrazione è fornito accesso ad un’area riservata e la piattaforma informatica guiderà gli utenti, passo dopo passo, nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze e indicando i documenti da caricare

IVASS

Se si ha un problema con un‘impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo direttamente all’impresa interessata o alla banca collocatrice del prodotto che sono tenute ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela e a fornire la risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Se non si riceve la risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta fornita dall’impresa è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Guide

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami